Quando è obbligatorio l'A.P.E.

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Pubblicato in data 27/05/2017 alle 17:29

Dopo aver visto in questo articolo cosa è l'Attestato di Prestazione Energetica, comunemente abbreviato A.P.E., vediamo ora in quali casi è obbligatorio.

La legge in realtà non indica i casi in cui è obbligatorio, ma stabilisce l'obbligatorietà in qualunque caso, eccetto alcuni casi particolari.

Queste eccezioni sono:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili oppure quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio ed agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
  • i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.)

 

L' A.P.E. è quindi sicuramente necessario nei seguenti casi:

  • vendita di unità immobiliari con destinazione abitativa o commerciale;
  • contratti di locazione riferiti ad una o più unità immobiliari;
  • annunci commerciali finalizzati alla vendita;
  • per tutti gli edifici di nuova costruzione;
  • ristrutturazioni che includano un ampliamento volumetrico;
  • recupero di sottotetti esistenti per gli edifici o per unità immobiliari singole;
  • per poter accedere agli incentivi casa (detrazione fiscale per risparmio energetico 65%);

 

L’A.P.E. deve essere redatto secondo il Decreto Ministeriale 26/06/2015,il quale specifica che il certificatore deve effettuare almeno un sopralluogo obbligatorio. Ciò è necessario al fine di impedire che vengano emessi A.P.E. irregolari, che non tengono conto del vero stato dell’immobile. Essendo un documento ufficiale che va allegato ad atti notarili, un A.P.E. non corretto può portare all’invalidamento dell’atto di compravendita o affitto già effettuato: ecco perché è necessario che venga redatto da professionisti specializzati.

DOCUMENTI NECESSARI PER REDIGERE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

  • Planimetria dell'edificio;
  • Anno di costruzione dell'immobile;
  • Dati catastali che individuano l'immobile (Foglio-Particella-Subalterno-Categoria);
  • Dati del proprietario (Nome-Cognome-Residenza-Codice Fiscale);
  • Libretto di impianto con copia dell'ultimo rapporto tecnico, effettuato entro gli ultimi 4 anni.

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